Sez. 7 che impone la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedi­mento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi, nonché agli altri soggetti, individuati, o facilmente indivi­duabili, che possano subirne pregiudizio. 218 codice della strada per il caso di esercizio della guida in violazione di un provvedimento di sospensione della patente. Sez. La guida senza patente, pur dopo la depe­nalizzazione disposta con l’art. VI, 22 giugno 2007, n. 3444, Foro amm. La mancata previsione di un termine perentorio, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, per la notifica del provvedimento di sospensione non si pone in contrasto né con l’art. La Cassazione ha affermato che l’art. Asti, Arch. IlTribunale di Roma, in veste di giudice dell’esecuzione, aveva respinto larichiesta di estinzione, proposta dal ricorrente, per prescrizione dellasospensione della patente di guida, irrogata con sentenza di condanna pronunciatadal Tribunale di Roma il 22 febbraio 2012 ed applicata dal Prefetto dellacapitale con ordinanza del 12 dicembre 2018. Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale Direzione Generale Motorizzazione Divisione 6. IV, 4 dicembre 2000 n. 5407, Benites, Riv. e prev. Mass. 3, 25 e 111 cost., in quanto la sanzione amministrativa accessoria della sospen­sione della patente, nei casi di infrazioni al codice della strada previste come reato, non è irrogata dallo stesso giudice penale, con conseguente propo­nibilità dell’opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice civile. 120 comma 1 e 130 comma 1 lett. Sez. civ. I, 17 luglio 2006 n. 16204, Giust. Sez. 2001, 3311 (nota Nuzzo); Giur. 589 c.p. 5; 28 aprile 2006 n. 9863, Arch. 3, 7, comma 1, 8 e 10 della stessa l. 7 agosto 1990 n. 241. IV Penale, sentenza 10 dicembre 2019 – 7 gennaio 2020, n. 126 Presidente Bricchetti … I, Lecce, 15 marzo 2005 n. 1424, Foro amm. (Cass. Sez. Per quanto riguarda, in particolare, il provvedimento di sospensione della patente di guida ex. 2003 f. 2); - degli art. 186 comma 2, che pre­scrive la detta sanzione. 2005, 2700). (Cass. 24 cost., in quanto l’interes­sato può immediatamente proporre opposizione av­verso il verbale di accertamento dell’infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell’art. (Cass. civ. II, 11 aprile 2006 n. 8466, Giust. Sez. (Nella spe­cie, in cui si procedeva per i reati di cui agli art. civ. civ. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti di coloro che fossero sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio ai sensi dell’art. Il remittente erra infatti nel denunciare l’art. (Cass. civ. 2005, 3063). 30 aprile 1992, n. 285, costituisce provvedimento di competenza del Prefetto, l'applicazione definitiva della sanzione amministrativa accessoria detta spetta all'Autorità Giudiziaria in conseguenza dell'accertamento di un reato nei casi previsti. 222 comma 3 e 224 comma 2 codice della strada, l’applica­zione della sanzione della revoca della patente pre­vista dall’art. Sez. Allo stesso giudice penale compete in forza degli art. 205”, anziché (come pre­vede l’art. Come è noto, guidare dopo aver assunto bevande alcoliche può comportare l’irrogazione di pesanti sanzioni. Quanto asserito si riflette sulla soluzione dei problemi relativi alla motivazione del provvedimento, in particolare nei casi in cui il prefetto, nel determinare - facendo uso del proprio legittimo potere discrezionale - il pe­riodo di sospensione della patente in una misura superiore al minimo edittale, deve dare con­tezza, sia pur sinteticamente, nella relativa ordi­nanza, dei motivi dell’inasprimento, mancando i quali il giudice può, su richiesta dell’opponente, mo­dificarlo in senso a lui favorevole. 2000, 1843). I, 1 agosto 2003 n. 11714,  Giust. - di avere subìto il ritiro immediato della patente; - che il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia in data 3 dicembre 2014 disponeva in via cautelare, ai sensi dell'art. circol. giur. n. 151 del 2003 e relativa legge di conversione. e Giust. 3 cost., dell’art. n. 217, Giur. e sinistri 2000, 817; ID., L’intervento dell’interessato nel procedimento per la sospensione della patente solo in funzione di prova decisiva (secondo una re­cente discutibile decisione del Consiglio di Stato), ivi, 2005, 3; Iannuzzi A., Regolamenti in delegificazione e sindacato di costituzionalità: la Corte indica la via, Giur. 2006, f. 4). civ. 222 d.lg. Sez. Sez. Civ. polizia 2000, 351).[3]. giur. 3 cost. 19 aprile 1994 n. 575, censurato in riferimento agli artt. n. 245, Giur. 2002, I, 2797; 27 settembre 2001, n. 12106, Giust. civ. 186 bis del Codice della Strada, la sospensione della patente di guida per anni tre dal 23 novembre 2014 -data di effettivo ritiro -; IV, 29 ottobre 2003 n. 46530, P., Cass. Presupposto essenziale della sospensione della patente come sanzione accessoria a reato è dunque una pronuncia di condanna (sentenza o decreto) del giudice penale. 2000, 2749; Giust. circol. I, 24 agosto 2005, n. 17205, Giust. cost. pen. cost. 2004, I, 1740). giur. Sez. 223 del D.Lgs. Civ. 2004, f. 1); - degli art. Civ. VI, 15 febbraio 2004, n. 5630, R., Resp. Sez. 120 comma 2 d.lg. pen. Peraltro, rapporti tra giudice ordinario e prefetto continuano ad esistere, a tener conto di due interessanti pronunce. T.A.R. Qualora, invece, l’accadimento sia ascrivibile solo a titolo di colpa generica, in quanto conseguente ad un comporta­mento di imprudenza, negligenza ed imperizia nello svolgimento di manovra (di scarico di materiale da autocarro) non già nella sede stra­dale, ma in un area riservata a deposito, adiacente al percorso stradale, ma non aperta alla circolazione dei veicoli che percorrevano la autostrada non può aversi applicazione di detta sanzione. 2 l. 27 dicembre 1956 n. 1423, in relazione all’art. (Cass. Invece la sospensione della patente di guida in conseguenza di condanna penale o di applicazione della pena su richiesta, non essendo assimilabile, per la sua natura di sanzione amministrativa accessoria, ad una pena accessoria, e richiedendo inoltre una valutazione discrezionale in ordine alla determina­zione della sua durata, non può essere applicata in sede esecutiva ai sensi dell’art. 2006, f. circol. pen. n. 276 del 1998. 117 d.lg. civ. CdS  2007, 1901: T.A.R. 2004, f. 24, 54; Carnabuci A., Sospensione della patente di guida da parte del prefetto per violazione delle norme del codice della strada, Riv. Sez. e Giust. Deve essere, però, esclusa la cumulabilità dei periodi di sospensione imposti dal prefetto e poi dal giudice; ma, tenuto conto che quest’ultimo determina in via definitiva la durata di detta sospensione, in fase esecutiva deve essere computata in detrazioni il periodo di sospensione disposto dal prefetto (Cass. 22 e 23 l. n. 689 del 1991, una valutazione in ordine alla presenza di detti elementi, e il controllo sul provvedimento di sospen­sione non può essere limitato alla presenza del “fu­mus” ma richiede la verifica della concreta ed ogget­tiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali. Ciò rende impossibile computare il periodo di sospensione prov­visoria nella determinazione della durata della san­zione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. I, 7 febbraio 2002 n. 1676, Resp. 3, facendo riferimento ad una generica irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, a seconda del giudice da cui vengono giudicati, senza specificare alcun “tertium comparationis” in ordine alla asserita violazione del principio di uguaglianza, sia infine per l’errore in cui è incorso il rimettente nel denunciare l’art. 30aprile 1992 n. 285 (codice della strada), e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi, nei sensi già indicati, il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Con la seconda pronuncia ha ugualmente affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in ri­ferimento all’art. 223 codice della strada: quale termine?, Giudice di pace 2006, f. 1, 8; Giambruno S., Sospensione cautelare della patente e pronuncia del giudice penale: un rapporto ancora non chiaro, Arch. it. circol e sinistri 2006, fasc. 223, là dove l’adozione della misura preventiva viene subordinata alla sussistenza di “fondati elementi di evidente responsabilità’”. La sospensione provvisoria della patente di guida quale sanzione accessoria della violazione della normativa sulla circolazione, può essere disposta sia contestual­mente alla redazione del verbale di accertamento del­la infrazione da parte degli agenti accertatori, che provvedono al ritiro, sia, se risulti che alla guida del veicolo vi fosse il proprietario al quale la infrazione e stata contestata, successivamente ad opera del prefet­to cui gli stessi abbiano trasmesso la patente medesi­ma per la emissione del relativo provvedimento. n. 194, Giur. 384 Reg., per assoluta insufficienza della prova dei fatti contestati, fanno concludere questa difesa per una richiesta di annullamento del provvedimento prefettizio di sospensione cautelare della patente (Corte cost. Il carattere provvisorio di questo prov­vedimento, esige l’immediatezza dello stesso, nel senso che, pur mancando un termine per l’emana­zione da parte del prefetto dell’ordinanza di sospensione della patente di guida, essa “deve” essere emessa nel più breve tempo possibile, al fine di assicurare il carattere di prontezza della sanzione amministrativa. 2006, 1551; 9 dicembre 2003, n. 12208, ivi, 2005, 1333).[14]. Stato Sez. III, 5 maggio 2000, n. 5689, Giust. deve essere disposta la san­zione amministrativa accessoria della sospensione del­la patente di guida prevista dall’art. 5 dP.R. 30 aprile 1992 n. 285, in riferimento agli art. I provvedimenti del Giudice e Prefetto. Sez. e dell’art. Sez. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. Mass. Dopo queste osservazioni, sempre in tema di sospensione provvisoria della patente di guida, appaiono utili e proprie delle problematiche di diritto amministrativo notazioni sia sul procedimento amministrativo che porta all’emanazione del provvedimento relativo sia sulle tematiche del contenzioso. e sinistri 2001, 133). 2000, 2420). Venezia e altro, Arch. pen. 444 c.p.p. Sez. (Cass. 3 cost. 2002, 1044; Simonelli G., I tipi di sospensione della pa­tente di guida nel codice della strada, Riv. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, giustificano la deroga alla regola, stabilita dallo stesso art. (Cass. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo’ disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della … 22 comma ultimo l. n. 689 del 1981, ovvero può richiedere la riconsegna del documento di guida ove l’ordinanza prefettizia sia notificata oltre venti giorni dalla data del ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nel comma 2 dell’art. 9; Trib. Si ricorda, inoltre, che l’interesse ad impugnare un provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi dell’art. Mass. cit., a condizione che sussistano “fondati elementi di una evidente responsabilità” del sog­getto in ordine ad un evento di danno alla persona dipendente da una violazione del codice della strada. e prev. pen. (Cass. 28 dicembre 2001 ord. 3 cost., in quanto deve ritenersi non irragionevole la scelta del legisla­tore di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospen­sione della patente di guida, e non anche un termine di notifica di tale provvedimento. Questa tematica ha attratto in misura determinate l’attenzione della giurisprudenza ed anche della dottrina. pen. Ciò in quanto ripartire la giurisdizione in tema di sospensione della patente di guida, urta contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio, provocando una divarica­zione di tutela irragionevole e, quindi, in contrasto con gli art. Tale formula, infatti, esige il connotato dell’evidenza, che deve caratterizzare gli elementi di responsabilità, e chiaramente comporta che non sia sufficiente un giudizio di semplice plausibilità dell’accusa, occorrendo invece un’alta probabilità di fondatezza della stessa. trasp. In particolare, la guida di un autoveicolo da parte di sog­getto sottoposto a misura di prevenzione, al quale, per tale sua condizione, la patente sia stata revocata, co­stituisce tuttora reato punibile ai sensi dell’art. 120 comma 1 e 130 comma 1 lett. pen. 16 gennaio 2004 ord. 218 stesso decr., nel testo intro­dotto dall’art. 218 codice della strada), né con l’art. 2001, f. 6); - in quanto avente ad oggetto una norma già dichiarata inco­stituzionale, la q.l.c. e prev. un., 29 aprile 2003 n. 6630, Giust. civ. giur. (Cass. “… le differenti finalità e diversi presupposti che caratterizzano il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale, escludono la possibilità di computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della … e sinistri 2007, fasc. 2000, II, 113). n. 285 del 1992, per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente qualora nel verbale di contravvenzione non emerga alcun accenno alla scriminante dello stato di necessità (malore della moglie) invocata poi in giudizio dai ricorrente. pen. pen. 120 del codice della strada, ivi, 204; Gennaro M., Guarnaccia E., Gli ex terroristi non possono guidare. civ. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono com­piersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l’invio della patente al prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione. 2006, 97; 17 settembre 2004, n. 41681, C., Cass. 2000, suppl. giur. Il codice della strada prevede la sospensione della patente di guida per chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h: 1. da 1 a 3 mesi; 2. se neopatentati la sospensione va dai 3 ai 6 mesi; 3. se recidivi la sospensione va dagli 8 ai 18 mesi. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. 2000, 807; Dir. Le forze dell'ordine provvedevano ad elevare verbale di contestazione con una sanzione pecuniaria pari ad Euro 544,00 nonché sanzione accessoria del ritiro della patente e la decurtazione di dieci punti. Pertanto, le eccezioni quivi articolate, che comportano la nullità del provvedimento impugnato, a norma dell’art. pen. 2003, f. 3); - dell’art. 2000, 844). 3, 24 comma 1 e 2 e 97 cost. 14 marzo 2003 ord. Senonché, appare corretta l’aggiuntiva precisazione, secondo cui la sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente che consegue di diritto ad alcune violazioni del codice della strada (nella specie, eccesso di velocità), può essere irrogata nel termine gene­rale della prescrizione quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonché in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che già conte­neva i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria, in quanto non essendo più impugnabile né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale, non può farsi luogo ad alcun accertamento di fatto che solo         il contravventore avrebbe potuto solleci­tare con un’opposizione tempestiva. Cass. civ. Controtale sentenza l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l’inos… 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), il quale, nel prevedere l’istituzione di uno schedario per l’annotazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione acces­soria della sospensione o della revoca della patente, fa espresso riferimento all’ufficio provinciale della direzione generale.